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ONU CONTRO NUOVO DECRETO SICUREZZA: MA A FAVORE DELLA SICUREZZA DI CHI?

  • Immagine del redattore: tentativo2ls
    tentativo2ls
  • 26 mag 2025
  • Tempo di lettura: 4 min

Del contenuto del Decreto Sicurezza si parla dal 2023, quando il Parlamento ha iniziato l’esame del disegno di legge sulla sicurezza pubblica, il cui contenuto è confluito quasi integralmente nel decreto 48/2025. Già il 19 dicembre 2024 dal Palazzo delle Nazioni di Ginevra era arrivato al Governo Meloni un lungo documento che segnalava, articolo per articolo, le norme giudicate “critiche” del Decreto Sicurezza; ma l’appello era rimasto inascoltato e, anzi, il Governo aveva dato un’improvvisa accelerazione al processo di approvazione del decreto. La surrettizia entrata in vigore del Decreto Sicurezza lo scorso 5 aprile 2025 ha allarmato l’ONU. Cinque Special Rapporteur delle Nazioni Unite hanno subito «invitato il governo italiano ad abrogare il decreto adottato bruscamente il 4 aprile per promulgare un disegno di legge sulla sicurezza, in discussione e criticato al Senato, che include disposizioni non in linea con il diritto internazionale in materia di diritti umani». Invece il Decreto Sicurezza ha acquistato efficacia a partire dal 12 aprile 2025, bypassando totalmente, come ormai d’uso, il Parlamento e la sovranità popolare, e continua a seguire la strada della conversione in legge con lo svolgimento del relativo iter presso le commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera, dove si stanno tenendo in questi giorni un breve ciclo di audizioni.


Sono soprattutto due i temi che hanno destato preoccupazione nelle Nazioni Unite: il primo è la nuova legislazione in materia di terrorismo, il secondo riguarda le nuove disposizioni in materia di sicurezza urbana.


Innanzitutto, il Decreto Sicurezza ha modificato gli articoli 270 e 435 del codice penale, che riguardano i reati associati al terrorismo e alla sicurezza pubblica, aggiungendo due nuovi reati. Il primo punisce l’acquisto o il possesso consapevole di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o l’uso di dispositivi bellici mortali, armi da fuoco o altre armi o sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su qualsiasi altra tecnica o metodo per compiere atti di violenza o sabotaggio di servizi pubblici essenziali, a fini di terrorismo. Il secondo introduce un nuovo comma all’articolo 435 del codice penale, punendo la fabbricazione o la detenzione di materiali esplosivi, allo scopo di minacciare la sicurezza pubblica. Inoltre, il nuovo comma punisce la distribuzione con qualsiasi mezzo o la pubblicità di materiale contenente istruzioni su come fabbricare tale materiale.


I Rapporteur si riferiscono preoccupati che la formulazione dei nuovi reati sia vaga ed eccessivamente ampia, rischiando non solo di criminalizzare atti che non sono di natura veramente terroristica ma di rendere labile il concetto di terrorismo stesso, in quanto il requisito dell’intenzione («a scopo di terrorismo») non è sufficientemente preciso e non sembra richiedere un’intenzione specifica a che i materiali siano utilizzati per commettere un atto terroristico, di modo che le ragioni legittime per procurarsi o possedere tali istruzioni (ad esempio, la ricerca, la scienza o il giornalismo) possano essere criminalizzate in modo ingiustificato. In tale maniera, la norma è pericolosamente aperta a interpretazioni arbitrarie e applicazioni abusive, potendosi definire terroristico un atto dipendentemente dalla luce dell’orientamento politico sotto il quale lo si guarda.


Il secondo tema che desta preoccupazione sono le nuove disposizioni di sicurezza urbana. Il nuovo articolo 634-bis del codice penale introduce il reato di occupazione arbitraria di un bene destinato al domicilio altrui - o alle sue pertinenze; inoltre, si propone una modifica dell’articolo 635 del codice penale per quanto riguarda i danni alla proprietà in occasione di manifestazioni punendo anche fatti commessi con violenza alla persona o con minaccia. Tuttavia, non definisce cosa si intenda per «danno alla proprietà» o per «violenza». Si punisce, inoltre, chiunque ostacola la libera circolazione sulla viabilità ordinaria, ostacolandola con il proprio corpo; le pene sono aumentate se l’atto è commesso da più persone insieme. Tali ultime norme sono preoccupanti in quanto sembra punire atti con cui si ostacoli la libera circolazione con il proprio corpo, ma non anche specificando che la punibilità è legata a fenomeni di violenza o altri atti violenti, potendo potenzialmente ricomprendere nel suo perimetro anche atti di disobbedienza civile pacifica compiuti da una o più persone, che sono protetti dalle convenzioni internazionali e costituzionalmente garantiti. Il semplice spingere o interrompere il movimento veicolare o pedonale o le attività quotidiane non equivale, infatti, a «violenza».


Sulla base del diritto internazionale e della Costituzione italiana, nessuna restrizione può essere posta all’esercizio del diritto di protesta se non quelle che sono necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale o della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della protezione della salute o della morale pubblica o della protezione dei diritti e delle libertà altrui. Inoltre, le assemblee pacifiche non dovrebbero essere relegate in aree remote dove non possono catturare efficacemente l’attenzione di coloro a cui ci si rivolge, o del pubblico in generale. Il Decreto Sicurezza, in altre parole, frustra il diritto costituzionalmente garantito di organizzare e partecipare liberamente a proteste pacifiche, esprimere dissenso o critiche e impegnarsi in atti di disobbedienza civile.

Ulteriori modifiche al codice penale, aggravano, inoltre, le pene previste per i partecipanti a ribellioni in istituti penitenziari nonché nelle strutture di accoglienza dei migranti. Si tratta, senz’altro, di una restrizione non necessaria e sproporzionata del diritto di protesta pacifica e di espressione in tali ambienti, in cui i soggetti sono già fortemente limitati nella loro autodeterminazione, potendo, peraltro, esacerbare possibili tensioni all’interno delle carceri e dei centri di accoglienza, e anzi vanificando l’obiettivo di aumentare la sicurezza.


Infine, l’articolo 21 del Decreto Sicurezza prevede la dotazione di videocamere al personale delle Forze di Polizia nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio e di sorveglianza dei siti sensibili nonché nel settore ferroviario e a bordo dei treni. In tale maniera, le Forze di Polizia potrebbero utilizzare le telecamere nel corso di proteste pacifiche, rendendole opportunità per la sorveglianza, nonché, in un grande corsa verso il Grande Fratello, occasione per l’archiviazione dei dati e delle immagini che rappresentano i manifestanti che, nelle mani sbagliate, diventerebbero un enorme schedario di possibili dissidenti.


FONTI:

Mandates of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, OL ITA (7.2024)

 
 
 

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